Pignoramenti e ipoteche da parte dell'Agenzia delle Entrate della Riscossione
Pignoramento della casa cointestata e tutele per gli altri cointestatari
L' Agenzia delle Entrate - Riscossione (precedentemente noto come Equitalia) ha il potere di pignorare anche una casa cointestata per recuperare un debito fiscale. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è l'ente responsabile della riscossione cooperativa dei crediti erariali, compresi i debiti tributari.
Secondo la normativa italiana, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione può procedere al pignoramento di una casa per cointestata se uno dei coobbligati è il debitore principale o se il debito è garantito da ipoteca. Tuttavia, il pignoramento può riguardare solo la quota di proprietà del debitore nella casa, non l'intera proprietà.
È importante notare che prima di procedere al pignoramento, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione dovrà notificare al contribuente un avviso di mora e fornire un termine per il pagamento. Solo in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Agenzia potrà adottare misure di pignoramento per recuperare il credito fiscale.
Quando l'Agenzia delle Entrate - Riscossione intende procedere al pignoramento della quota di proprietà di un cointestatario di una casa, è tenuta a notificare l'atto di pignoramento sia al debitore principale sia agli altri cointestatari. La notifica avviene attraverso un atto ufficiale chiamato "atto di pignoramento" o "atto di intimazione di pagamento".
L'atto di pignoramento viene notificato direttamente alle persone coinvolte tramite un ufficiale giudiziario o un incaricato dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Solitamente, l'atto viene consegnato di persona presso il domicilio del debitore o dei cointestatari. In alcuni casi, se non è possibile trovare il debitore oi cointestatari al domicilio, l'atto può essere notificato anche mediante pubblicazione presso l'ufficio locale dell'Agenzia o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'atto di pignoramento deve contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa l'indicazione dell'immobile oggetto del pignoramento, la quota di proprietà oggetto del pignoramento, il motivo del pignoramento e le conseguenze legali nel caso in cui il debito non venga estinto.
I cointestatari hanno il diritto di opporsi al pignoramento o proporre ricorsi o azioni legali appropriate per tutelare i propri interessi.
Se i cointestatari che non sono debitori intendono opporsi al pignoramento della quota della casa intestata anche al debitore da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, possono intraprendere le seguenti azioni:
- Presentare opposizione: I cointestatari possono presentare un'opposizione all'atto di pignoramento presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. L'opposizione deve essere presentata entro il termine stabilito dalla legge (generalmente 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento). L'opposizione deve essere corredata da una motivazione valida e da eventualità dimostrare che dimostrino l'infondatezza del pignoramento sulla quota della casa.
Richiedere la sospensione del pignoramento: I cointestatari possono richiedere la sospensione del pignoramento presentando un'istanza di sospensione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. La sospensione può essere concessa se si dimostra che il pignoramento potrebbe causare un pregiudizio grave o irreparabile al cointestatario.
Ricorso giurisdizionale: Se l'opposizione o la richiesta di sospensione vengono respinte o non vengono accolte entro i termini previsti, i cointestatari possono presentare un ricorso giurisdizionale davanti al giudice competente. Il ricorso può essere finalizzato a ottenere la revoca del pignoramento oa ottenere una revisione della decisione presa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
È importante sottolineare che i cointestatari che non sono debitori dovrebbero consultare anche un avvocato specializzato in materia fiscale.
Lavoro autonomo occasionale art. 2222 codice civile
Per il lavoro autonomo occasionale, introdotto dall'articolo 2222 del Codice Civile italiano, a partire dal 1° gennaio 2022 è stato introdotto l'obbligo della comunicazione preventiva all'ispettorato del lavoro, ai sensi dell'articolo 72-bis del decreto legislativo 276 /2003, che attualmente riguarda solo gli imprenditori, in quanto committenti del lavoro autonomo occasionale. Tale obbligo prevede che gli imprenditori debbano comunicare preventivamente all'ispettorato del lavoro, tramite una piattaforma online, i dati relativi al rapporto di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli relativi al corrispettivo e alla durata della prestazione, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro nero e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori autonomi occasionali, evitando situazioni di sfruttamento.
Il lavoro autonomo occasionale art. 2222 c.c. non va confuso con le nuove prestazioni occasionali, perché queste ultime prevedono la direzione da parte del datore di lavoro, mentre il lavoro autonomo occasionale è assolutamente senza direzione del committente e richiede l'autonomia del prestatore, l' occasionalita' del lavoro, un compenso prestabilito.
Decreto flussi
Il Decreto Flussi 2023 (DL n. 20/2023) introduce nuove misure per regolare l'immigrazione di lavoratori stranieri in Italia. Una delle novità più importanti è l'attribuzione esclusiva delle competenze per la valutazione della capacità economica e patrimoniale e della congruità con le richieste di manodopera a professionisti come commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati. Questi professionisti dovranno attestare la congruità e la capacità economica del datore di lavoro. In alternativa, le associazioni di categoria possono svolgere la stessa funzione attraverso la stipula di convenzioni con il Ministero del Lavoro.La Nota n. 2066/2023 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sulla disciplina dettata dal Decreto Flussi 2023. La nota richiama anche la circolare n. 3/2023, che riguarda la verifica della capacità economica del datore di lavoro, questa si basa su criteri specifici per casistiche e settori produttivi, mentre la verifica della congruità del numero di assunzioni con lo status aziendale esclude meccanismi di sommatoria delle soglie reddituali per più assunzioni. Per dimostrare la capacità economica, il datore di lavoro può presentare un fatturato al netto degli acquisti superiore ad € 30.000 o un reddito imponibile superiore ad € 30.000. Nel caso di impresa di nuova costituzione, l'Ispettorato ritiene opportuna la valorizzazione di ulteriori indizi rivelatori della capacità economica datoriale, come l'esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività o la consistenza del capitale sociale versato, rapportato alle esigenze rappresentate dall' impresa. Le nuove disposizioni sono state introdotte per semplificare le procedure e ridurre i tempi di rilascio dei nulla-osta al lavoro.
F.E. 2019
Rimane il registro delle fatture di vendita, da annotare ora entro il giorno 15 del mese successivo, mentre viene abolito il numero di protocollo nel registro delle fatture di acquisto.
A regime, le fatture elettroniche immediate vanno emesse entro 12 giorni dalla data dell'operazione intesa come effettuazione o consegna del servizio o della merce o, se precedente, dalla data dell'incasso di un acconto.
Rimane ancora la possibilità di elaborare fatture emesse differite, riepilogative dei DDT emessi nel mese precedente, entro il termine del 15 del mese successivo.
Per ogni mese sono valide come costo per il cliente le fatture elettroniche ricevute dal fornitore entro il mese stesso e anche quelle ricevute entro il giorno 15 del mese successivo, ma con data di riferimento
un' operazione del mese precedente, con l'eccezione delle fatture a cavallo d'anno, cioe' pervenute in gennaio, datate dicembre dell'anno precedente, che vanno detratte in gennaio.