F.E. 2019
Rimane il registro delle fatture di vendita, da annotare ora entro il giorno 15 del mese successivo, mentre viene abolito il numero di protocollo nel registro delle fatture di acquisto.
A regime, le fatture elettroniche immediate vanno emesse entro 12 giorni dalla data dell'operazione intesa come effettuazione o consegna del servizio o della merce o, se precedente, dalla data dell'incasso di un acconto.
Rimane ancora la possibilità di elaborare fatture emesse differite, riepilogative dei DDT emessi nel mese precedente, entro il termine del 15 del mese successivo.
Per ogni mese sono valide come costo per il cliente le fatture elettroniche ricevute dal fornitore entro il mese stesso e anche quelle ricevute entro il giorno 15 del mese successivo, ma con data di riferimento
un' operazione del mese precedente, con l'eccezione delle fatture a cavallo d'anno, cioe' pervenute in gennaio, datate dicembre dell'anno precedente, che vanno detratte in gennaio.